Segreteria Commissione per il Lavoro
L'Ufficio Attività Economiche svolge attività di Segreteria per la Commissione per il Lavoro. Ogni pratica/richiesta rivolta alla Commissione deve essere depositata all'Ufficio Attività Economiche.
Attuale composizione della Commissione per il Lavoro
Calendario delle Convocazioni
Le convocazioni vengono pubblicate in primo piano nella home page.
Competenze
Per il perseguimento delle finalità di cui alla Legge 29 settembre 2017 n. 115, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di altri organi ed istituzioni, la Commissione per il Lavoro adotta ogni iniziativa utile ad assicurare un costante controllo delle dinamiche che influenzano il mercato del lavoro, al fine di una maggiore partecipazione e responsabilizzazione di tutte le parti in esse coinvolte, per migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni.
In particolare, oltre alle competenze attribuitele da leggi specifiche, assolve i seguenti compiti:
a) effettua l'attività di consultazione permanente rispetto alla programmazione delle politiche del lavoro e della formazione;
b) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dallUfficio del Lavoro, il quale, in caso di accoglimento, può in ogni caso adire il Tribunale Amministrativo a tutela del proprio provvedimento;
c) vigila sull'attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni in materia di lavoro, collaborando attivamente con l'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro;
d) redige e invia al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato generale dell'occupazione, sulla base del riferimento e dei dati forniti dall'Ufficio del Lavoro.
La Commissione per il Lavoro, inoltre:
a) rende noto il programma mensile dei corsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori, occupati o disoccupati, organizzati da istituzioni pubbliche e, qualora ne riceva comunicazione, da realtà private;
b) delibera lelenco dei corsi obbligatori per i disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali e per quelli che non li percepiscono, prevedendone la gratuità della frequentazione;
c) regola i criteri per la tenuta delle liste di avviamento al lavoro e per potervi rimanere iscritti, stabilendo anche i meccanismi di accettazione delle proposte di lavoro da parte dei percettori di ammortizzatori sociali;
d) regola le forme e le modalità con cui il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere lassistenza dellUfficio del Lavoro durante i colloqui per leventuale assunzione, allo scopo di facilitare lincontro fra domanda e offerta di lavoro;
e) stabilisce le specifiche ragioni nelle quali il rifiuto di una occupazione non comporti conseguenze sul percepimento di ammortizzatori sociali o le comporti solo in parte, ai sensi dellarticolo 5,comma 8;
f) stabilisce schemi vincolanti per la redazione dei piani individuali di orientamento, formazione e riqualificazione, come previsto allarticolo 3 della Legge n.73/2010, e può richiedere informazioni in merito alla loro attuazione allUfficio del Lavoro;7
g) sviluppa, basandosi sulle disposizioni di legge, un elenco di lavori socialmente utili che i lavoratori percipienti ammortizzatori sociali potranno svolgere, ferma restando la precedenza ad attività di formazione, orientamento e lavoro;
h) svolge annualmente, utilizzando gli strumenti più idonei, uno studio di mercato, in collaborazione con lUfficio del Lavoro, il Centro di Formazione Professionale, le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per comprendere le varie professionalità presenti in territorio, incrociarle con il fabbisogno delle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese;
i) accredita le strutture private che intendono fornire servizi di formazione e di certificazione di competenze e stabilisce i crediti formativi da erogare ai corsi di formazione, ai sensi di quanto previsto allarticolo 8;
l) svolge ogni altra funzione demandatale dalla presente legge.
Lo studio delle professionalità di cui al comma 3, lettera h), deve essere pubblicato online e inviato, per il tramite della dirigenza della Scuola Media Inferiore e Superiore, agli studenti delle suddette scuole e al personale addetto all'orientamento degli stessi al fine di indirizzarne l'attività. Qualora si riscontri la carenza di specifiche professionalità particolarmente richieste, la Commissione per il Lavoro predispone gli opportuni interventi formativi rivolti a disoccupati e inoccupati allo scopo di fare incontrare domanda e offerta di lavoro.
Sono soggette a pubblicazione on line tutte le delibere della Commissione per il Lavoro e le motivazioni delle decisioni prese, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione e diffusione di documenti in particolare quando contengono dati, menzioni o informazioni di carattere personale. I membri della Commissione per il Lavoro, nellambito delle competenze a questa attribuite, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 5 settembre 2014 n.141 Codice di condotta per gli Agenti Pubblici, ed in particolare dallarticolo 18 dello stesso.
La Commissione per il Lavoro subentra in tutte le funzioni e compiti demandati al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione di cui allarticolo 4 della Legge n.131/2005.