Autorizzazione al lavoro a ditta Frontaliera
Ai sensi dellart. 52, Legge 17/02/1961 n. 7 e art. 12 ter Decreto Legge 31/05/2012 n. 61.
Lattività occasionale in territorio sammarinese esercitata da Impresa Frontaliera è soggetta alla semplice autorizzazione preventiva rilasciata dalUfficio Attività Economiche per un periodo di durata pari o inferiore a 15 giorni lavorativi e comunque non superiore alle 30 giornate uomo.
Si informa che il rilascio di più permessi di 15gg nellanno comporta il pagamento dellImposta Generale sui Redditi (IGR), in ottemperanza dellart.2-3 della Legge 91/1994 e art.3bis della Legge 66/2007.