Assunzioni di lavoratori NON ISCRITTI alle liste di avviamento al lavoro

procedura per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro ai sensi dell’Art.2 della Legge n. 115/2017 - CON CONTRIBUTO AGGIUNTIVO -

 

Il datore di lavoro può effettuare la comunicazione nominativa dell’assunzione del lavoratore non iscritto alle Liste di avviamento al lavoro senza obbligo di effettuare la richiesta numerica di personale. In tale caso, al datore di lavoro è richiesto il pagamento di un contributo aggiuntivo pari al 4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore assunto.

Il modulo da utilizzare per la comunicazione nominativa è il nuovo Modulo F sul quale dovrà essere specificato se si tratta di assunzione ai sensi del punto a) o del punto b) dell’art. 2 della Legge n. 115/2017 e Modulo S/1(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di condizioni non ostative).

La data di avvio del lavoratore sarà quella indicata sulla comunicazione nominativa di assunzione.

L’Ufficio del Lavoro, verificati i documenti e le condizioni previste dalla normativa vigente, comunicherà via e-mail al datore di lavoro: a) rilascio del permesso di lavoro, b) diniego del permesso di lavoro, c) integrazione di documenti.

In seguito alla comunicazione a) rilascio del permesso di lavoro,  inviata via e-mail , il lavoratore in questa fase transitoria dopo aver inserito sul sito www.ufficiodellavoro.sm il proprio CV nella sezione “invio curriculum”, dovrà presentarsi agli sportelli dell’Ufficio del Lavoro per accettare (firmare) il contratto di lavoro entro 5 giorni. In mancanza di questi adempimenti il rapporto di lavoro si intende non costituito (comma 6, art. 3 del D.D. n. 119/2017).

Conclusa positivamente questa procedura, l’Ufficio del Lavoro emetterà il nulla osta o permesso di lavoro che, in questa fase transitoria, verrà inviato tramite e-mail al datore di lavoro e al lavoratore agli indirizzi e-mail comunicati.

 

 

Procedura per la richiesta di assunzione di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro ai sensi dell’art. 9 del DD n. 119/2017 - SENZA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO -

 

Il datore di lavoro può presentare la richiesta di assunzione per un lavoratore non iscritto alle Liste utilizzando il nuovo Modulo F ed S/1 solo se preventivamente ha effettuato richiesta numerica di personale sul portale LABOR, per mansione e livello, specificando le caratteristiche che deve possedere il lavoratore.

L’Ufficio, verificati i documenti del lavoratore, le condizioni previste dalla normativa vigente, ed effettuati i controlli sull’effettiva non disponibilità di personale nelle Liste di Avviamento al Lavoro con le medesime caratteristiche necessarie all’azienda, verificato inoltre che il lavoratore per cui è stata presentata richiesta e non iscritto alle Liste, possiede e documenta tutti i requisiti anche quelli indicati sulla richiesta numerica di personale, comunicherà al datore di lavoro: a) rilascio del permesso di lavoro, b) diniego del permesso di lavoro, c) integrazione di documenti.

In seguito alla comunicazione a) rilascio del permesso di lavoro, il lavoratore, in questa fase transitoria, dopo aver inserito sul sito www.ufficiodellavoro.sm il proprio CV nella sezione “invio curriculum”, dovrà presentarsi agli sportelli dell’Ufficio del Lavoro per accettare (firmare) il contratto di lavoro entro 5 giorni. In mancanza di tale procedura il rapporto di lavoro si intende non costituito (comma 6, art. 3 D.D. n. 119/2017).

La data di avvio viene comunicata dal lavoratore al momento della firma per accettazione.

Conclusa positivamente questa procedura, l’Ufficio del Lavoro emetterà il nulla osta o permesso di lavoro che, in questa fase transitoria, verrà inviato via e-mail al datore di lavoro e al lavoratore all’indirizzo comunicato dalle parti.

 

Modulistica

Compilazione del Modulo F

Compilazione del Modulo S/1

Visita medica preassuntiva