In deroga a quanto previsto al comma 1 e al successivo articolo 7, commi 1 e 2, è consentito lutilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio in tutti i settori economici privati nei seguenti casi e nelle seguenti modalità:
a) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia/quarantena dovute a contagio diretti o indiretti da COVID-19 per tutta la durata della malattia/quarantena.
b) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per permessi straordinari parentali o eventuali ulteriori astensioni volontarie previste per atti normativi, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, per tutta la durata del permesso/astensione qualora non siano in vigore disposizioni per il contenimento della presenza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
c) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per le astensioni previste dallarticolo 5 del presente Decreto - Legge per tutta la durata della malattia o astensione e comunque sino ad un massimo di 30 giorni.
d) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per dimissioni fino ad un massimo di 15 giorni. La prestazione può essere svolta anche continuativamente senza limitazioni di giornate, fermo restando il diritto al riposo previsto per legge o nei Contratti Collettivi. Resta fermo esclusivamente il limite delle giornate complessive annuali, di cui allarticolo 7, commi 1 e 2. La relativa certificazione per ottenere le deroghe previste dal presente comma deve essere trasmessa allUfficio Attività Economiche nelle modalità indicate da apposita circolare..
La Legge 19 settembre 2014, n° 147, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio che sono attività lavorative che possono essere svolte sia per improvvise e sopravvenute esigenze di carattere straordinario, sia per svolgere le normali attività d'impresa in periodi caratterizzati da incremento dell'attività che richieda un'integrazione della forza lavoro, che per svolgere alcune tipologie di lavoro domestico, ed introduce inoltre la solidarietà familiare
LE AZIENDE CHE POSSONO UTILIZZARE LO STRUMENTO
Attraverso apposito accreditamento al Portale PA ( )
I SOGGETTI CHE LO POSSONO SVOLGERE
COME FUNZIONA
Gli aventi diritto devono iscriversi nellapposita banca-dati ( ), può essere svolto per un massimo di 70 giornate lavorative in un anno solare e per massimo di 3 giorni alla settimana, è prevista un diversa articolazione per:
LINK UTILI
Disposizioni ad integrazione della Legge n. 147/2014
Circolare ISS Prot. n. 3102/UC del 13 novembre 2014
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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