Apprendistato

L'Apprendistato è disciplinato dalla Legge 11 settembre 1961 n.27 e dall'art. 19 della Legge 28 ottobre 1975 n.37 modificata dall'art. 1 del Decreto 18 settembre 1980  n.71 .

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare un lavoratore qualificato. Il periodo dell'apprendistato termina con la qualificazione del lavoratore.

Possono essere assunti come apprendisti giovani compresi fra i 16 e i 20 anni di età.

Gli apprendisti non possono prestare attività lavorativa tra le ore 22:00 e le ore 6:00 . 

La durata dell'apprendistato non può superare i 4 anni e comunque non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro.

L'applicazione delle esenzioni di cui all'art.21 e la corresponsione dell'indennnità di cui all'art.24 della Legge 27/1961 ha luogo esclusivamente per i seguenti rapporti di apprendistato (art.28 Legge 27/1961):

  • LAVORAZIONE MINERALI NON METALLIFERI
  • LAVORAZIONE MECCANICA E METALLICA
  • LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI (solo per imprese artigianali)
  • LAVORAZIONI POLIGRAFICHE, EDITORIALI ED AFFINI
  • SERVIZI PER L'IGIENE E LA PULIZIA

MODULISTICA

Ai senti del Decreto 19 maggio 1998 n.68 art.3 comma 2 e del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156 art. 8, deve essere allegata al modulo copia della visita medica preassuntiva .

Modulo Comunicazione Nominativa