Assunzione di beneficiari di Indennità economica speciale o di Indennità di Disoccupazione (art.20 D.L.156/2011)

L'assunzione di beneficiari di Indennità economica speciale o di Indennità di Disoccupazione è disciplinato dall'art. 20 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156.

L'assunzione di beneficiari di Indennità economica speciale o di Indennità di Disoccupazione è prevista per le imprese che assumano lavoratori iscritti nelle Liste di avviamento al lavoro che beneficiano delle indennità economica speciale e di disoccupazione che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio.

L'art. 20 prevede la possibilità di avviare in addestramento/formazione (modulo) un lavoratore, per un periodo massimo di due mesi. Tale periodo viene considerato a tutti gli effetti un periodo di prova, durante il quale il lavoratore continuerà a ricevere dall'I.S.S. l'ammortizzatore sociale, ed effettuerà un orario di lavoro proporzionale all'importo dell'ammortizzatore percepito. Nel periodo di cui sopra saranno predisposte azioni di controllo e tutoraggio da parte del Centro di Formazione Professionale volte ad accertare le competenze eventualmente acquisite dal lavoratore.

Nel corso dell'attività di addestramento/formazione o al più tardi al termine della stessa, mediante comunicazione nominativa (modulo) il datore di lavoro potrà assumere il lavoratore coinvolto, senza periodo di prova, usufruendo dei seguenti sgravi contributivi:

  • nella misura del 50% per 6 mesi se il contratto è a tempo determinato;
  • nella misura del 50% per 6 mesi ed del 75% per ulteriori 12 mesi se il contratto è a tempo indeterminato.

Ai lavoratori assunti a tempo determinato l'indennità economica speciale e l'indennità di disoccupazione vengono sospese per la durata del contratto e il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale che pertanto sarà a carico della impresa.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale così suddivisa:

  • per i primi sei mesi il 20% a carico della ditta e l'80% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali;
  • dal 7° al 12° mese il 50% a carico della ditta e il 50% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali;
  • dal 13° al 18° mese il 75% a carico della ditta e il 25% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali;
  • dal 19° mese il lavoratore è totalmente a carico dell' impresa.

Qualora il rapporto di lavoro cessi per causa non imputabile al lavoratore, prima che siano trascorsi 24 mesi dall'assunzione, l'impresa è tenuta a restituire all'I.S.S. la somma corrispondente all'indennità e agli sgravi contributivi di cui ha beneficiato.

L'impresa può assumere ai sensi dell'art. 20 del DL 156/2011 anche a prescindere dall'attività di addestramento/formazione beneficiando degli stessi sgravi contraibutivi ed integrazioni retributive; il periodo di prova sarà quello stabilito dai contratti collettivi di lavoro.