Commissione per il Lavoro

Segreteria Commissione per il Lavoro

L'Ufficio Attività Economiche svolge attività di Segreteria per la Commissione per il Lavoro. Ogni pratica/richiesta rivolta alla Commissione deve essere depositata all'Ufficio Attività Economiche.

 

  Attuale composizione della Commissione per il Lavoro

 

Calendario delle Convocazioni

Le convocazioni vengono pubblicate in primo piano nella home page.

 

Competenze

Per il perseguimento delle finalità di cui alla Legge 29 settembre 2017 n. 115, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di altri organi ed istituzioni, la Commissione per il Lavoro adotta ogni iniziativa utile ad assicurare un costante controllo delle dinamiche che influenzano il mercato del lavoro, al fine di una maggiore partecipazione e responsabilizzazione di tutte le parti in esse coinvolte, per migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni.

In particolare, oltre alle competenze attribuitele da leggi specifiche, assolve i seguenti compiti:

a) effettua l'attività di consultazione permanente rispetto alla programmazione delle politiche del lavoro e della formazione;

b) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall’Ufficio del Lavoro, il quale, in caso di accoglimento, può in ogni caso adire il Tribunale Amministrativo a tutela del proprio provvedimento;

c) vigila sull'attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni in materia di lavoro, collaborando attivamente con l'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro;

d) redige e invia al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato generale dell'occupazione, sulla base del riferimento e dei dati forniti dall'Ufficio del Lavoro.

La Commissione per il Lavoro, inoltre:

a) rende noto il programma mensile dei corsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori, occupati o disoccupati, organizzati da istituzioni pubbliche e, qualora ne riceva comunicazione, da realtà private;

b) delibera l’elenco dei corsi obbligatori per i disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali e per quelli che non li percepiscono, prevedendone la gratuità della frequentazione;

c) regola i criteri per la tenuta delle liste di avviamento al lavoro e per potervi rimanere iscritti, stabilendo anche i meccanismi di accettazione delle proposte di lavoro da parte dei percettori di ammortizzatori sociali;

d) regola le forme e le modalità con cui il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere l’assistenza dell’Ufficio del Lavoro durante i colloqui per l’eventuale assunzione, allo scopo di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;

e) stabilisce le specifiche ragioni nelle quali il rifiuto di una occupazione non comporti conseguenze sul percepimento di ammortizzatori sociali o le comporti solo in parte, ai sensi dell’articolo 5,comma 8;

f) stabilisce schemi vincolanti per la redazione dei piani individuali di orientamento, formazione e riqualificazione, come previsto all’articolo 3 della Legge n.73/2010, e può richiedere informazioni in merito alla loro attuazione all’Ufficio del Lavoro;7

g) sviluppa, basandosi sulle disposizioni di legge, un elenco di lavori socialmente utili che i lavoratori percipienti ammortizzatori sociali potranno svolgere, ferma restando la precedenza ad attività di formazione, orientamento e lavoro;

h) svolge annualmente, utilizzando gli strumenti più idonei, uno studio di mercato, in collaborazione con l’Ufficio del Lavoro, il Centro di Formazione Professionale, le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per comprendere le varie professionalità presenti in territorio, incrociarle con il fabbisogno delle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese;

i) accredita le strutture private che intendono fornire servizi di formazione e di certificazione di competenze e stabilisce i crediti formativi da erogare ai corsi di formazione, ai sensi di quanto previsto all’articolo 8;

l) svolge ogni altra funzione demandatale dalla presente legge.

Lo studio delle professionalità di cui al comma 3, lettera h), deve essere pubblicato online e inviato, per il tramite della dirigenza della Scuola Media Inferiore e Superiore, agli studenti delle suddette scuole e al personale addetto all'orientamento degli stessi al fine di indirizzarne l'attività. Qualora si riscontri la carenza di specifiche professionalità particolarmente richieste, la Commissione per il Lavoro predispone gli opportuni interventi formativi rivolti a disoccupati e inoccupati allo scopo di fare incontrare domanda e offerta di lavoro.

Sono soggette a pubblicazione on line tutte le delibere della Commissione per il Lavoro e le motivazioni delle decisioni prese, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione e diffusione di documenti in particolare quando contengono dati, menzioni o informazioni di carattere personale. I membri della Commissione per il Lavoro, nell’ambito delle competenze a questa attribuite, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 5 settembre 2014 n.141 “Codice di condotta per gli Agenti Pubblici”, ed in particolare dall’articolo 18 dello stesso.

La Commissione per il Lavoro subentra in tutte le funzioni e compiti demandati al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione di cui all’articolo 4 della Legge n.131/2005.
 
 
Composizione e funzionamento
La Commissione per il Lavoro è nominata dal Consiglio Grande e Generale, è paritetica ed ha una durata pari a quella della Legislatura. La Commissione è presieduta dal Segretario di Stato per il Lavoro ed è composta:
  • da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;
  • da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute fermo restando che eventuali Organizzazioni Sindacali che non siano membridella Commissione sono invitatea presenziare, senza diritto di voto, alle sue riunioni;
  • da tre rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro legalmente riconosciuti fermo restando che eventuali Sindacati dei datori di lavoro che non siano membri della Commissione sono invitati a presenziare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.
Il Consiglio Grande e Generale, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori dilavoro, oltre ai rappresentanti effettivi, designano altrettanti rappresentanti supplenti. Partecipano alle riunioni della Commissione per il Lavoro il Direttore dell’Ufficio del Lavoro, un funzionario dell’Ufficio del Lavoro con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica e, qualora la Commissione si riunisca per deliberare sulle materie di cui al comma 3, lettere a), b), h) e i), sono invitati a partecipare anche il Segretario di Stato per l’Istruzione e il Direttore del Centro di Formazione Professionale.
In via straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno, su richiesta del Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione anche altri funzionari o esperti con funzione consultiva.
La Commissione per il Lavoro è convocata dal Presidente o da un suo delegato o su richiesta di almeno tre membri quando se ne ravvisi la necessità. Per la validità delle riunioni della Commissione stessa è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.