Nuove disposizioni in merito alle dimissioni del dipendente (Legge n. 209/2014)

Dal 25 febbraio 2015, nello specifico caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la comunicazione obbligatoria dell'interruzione del rapporo di lavoro dovrà essere effettuata personalmente dal lavoratore recandosi presso l'Ufficio del Lavoro - sezione Collocamento - per sottoscrivere, alla presenza dell'operatore specializzato, l'apposito modulo così come disposto dalla Legge 27 novembre 2014 n. 209 e dalla Circolare n. 24 Dir. Disp. 2015 .