Autorizzazione al lavoro a ditta Frontaliera

Ai sensi dell’art. 52, Legge 17/02/1961 n. 7 e art. 12 ter  Decreto Legge 31/05/2012 n. 61.

L’attività occasionale in territorio sammarinese esercitata da Impresa Frontaliera è soggetta alla semplice autorizzazione preventiva rilasciata dal’Ufficio Attività Economiche per un periodo di durata pari o inferiore a 15 giorni lavorativi e comunque non superiore alle 30 giornate uomo.

 

 

Si informa che il rilascio di più permessi di 15gg nell’anno comporta il pagamento dell’Imposta Generale sui Redditi (IGR), in ottemperanza dell’art.2-3 della Legge 91/1994 e art.3bis della Legge 66/2007.

 

- Elenco documenti per rilascio autorizzazione disponibile on-line.
- Modulo richiesta autorizzazione disponibile on-line.
- Modulo comunicazione sospensione disponibile on-line.