Rapporti accessori di piccola collaborazione domestica

I rapporti di piccola collaborazione domestica non costituiscono lavoro subordinato e sono disciplinati dall'art.6 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156.

Possono essere svolti da inoccupati, disoccupati, lavoratori a tempo parziale o occasionale, studenti e casalinghe, al domicilio del committente fino ad un massimo di 18 ore settimanali per NON più di tre committenti.

Il committente deve preventivamente informare la Sezione Collocamento dell'Ufficio del Lavoro, anche via telematica all'indirizzo e-mail collocamento.udl@pa.sm, dell'instaurazione del rapporto con il collaboratore, della sua presumibile durata, dell'articolazione dell'orario, del domicilio presso il quale l'attività viene prestata e il relativo compenso, versando all'Ufficio del Lavoro, a titolo di quota di registrazione del rapporto di lavoro, una somma pari ad € 50,00 .

Il committente dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi infortunistici.

L'Ufficio del Lavoro, dopo opportuna verifica, provvede a registrare il collaboratore in un apposito elenco e a darne formale comunicazione all'Ufficio Contribuiti dell'I.S.S. e al Comando della Gendarmeria

Per i collaboratori NON residenti in territorio andranno allegati alla comunicazione i seguenti documenti:

  • Certificato Penale e Carichi pendenti.

 

  • Certificato Anagrafico Cumulativo (Cittadinanza, Stato di Famiglia, residenza), qualora il collaboratore provenga da uno stato extra-CEE allegare copia del permesso di soggiorno in Italia in corso di validità. 

 

 

MODULISTICA

Modulo per rapporti di piccola collaborazione domestica.