LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO

COVID-19

In deroga a quanto previsto al comma 1 e al successivo articolo 7, commi 1 e 2, è consentito l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio in tutti i settori economici privati nei seguenti casi e nelle seguenti modalità: 

a) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia/quarantena dovute a contagio diretti o indiretti da COVID-19 per tutta la durata della malattia/quarantena. 

b) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per permessi straordinari parentali o eventuali ulteriori astensioni volontarie previste per atti normativi, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, per tutta la durata del permesso/astensione qualora non siano in vigore disposizioni per il contenimento della presenza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

c) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per le astensioni previste dall’articolo 5 del presente Decreto - Legge per tutta la durata della malattia o astensione e comunque sino ad un massimo di 30 giorni. 

d) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per dimissioni fino ad un massimo di 15 giorni. La prestazione può essere svolta anche continuativamente senza limitazioni di giornate, fermo restando il diritto al riposo previsto per legge o nei Contratti Collettivi. Resta fermo esclusivamente il limite delle giornate complessive annuali, di cui all’articolo 7, commi 1 e 2. La relativa certificazione per ottenere le deroghe previste dal presente comma deve essere trasmessa all’Ufficio Attività Economiche nelle modalità indicate da apposita circolare.”.

Nell'attesa di completare la procedura informatica è possibile compilare il modulo e inviarlo via mail ai recapiti indicati nel modulo stesso

 

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La Legge 19 settembre 2014, n° 147, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio che sono attività lavorative che possono essere svolte sia per improvvise e sopravvenute esigenze di carattere straordinario, sia per svolgere le normali attività d'impresa in periodi caratterizzati da incremento dell'attività che richieda un'integrazione della forza lavoro, che per svolgere alcune tipologie di lavoro domestico, ed introduce inoltre la solidarietà familiare

LE AZIENDE CHE POSSONO UTILIZZARE LO STRUMENTO

Attraverso apposito accreditamento al Portale PA (  )

  • Le attività connesse al settore della ristorazione, dei bar, dell'ospitalità alberghiera;
  • Le attività connesse al settore del commercio turistico, esclusivamente per le imprese localizzate nelle zone L1 e L2, (Centro Storico)  limitatamente ai mesi giugno, luglio, agosto e settembre e nei periodi previsti dal Calendario annuale delle festività e degli eventi adottato ogni anno dalla Commissione per il Lavoro;
  • Le attività svolte dagli Operatori professionali del Turismo che abbiano conseguito l'abilitazione e siano iscritti nell'apposito Albo tenuto dall'Ufficio di Stato per il Turismo quali: guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale escursionistica e animatore turistico;
  • Le attività agricole e zootecniche di carattere stagionale;
  • Le attività connesse a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, allo spettacolo e ai giochi;
  • Le attività di istruttore sportivo e insegnante privato supplementare;
  • Le attività nel settore del commercio e dell'artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico, esclusivamente per sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia certificata o dimissioni;
  • Le attività per il periodo preassuntivo;
  • Le attività di servizio alla famiglia;
  • Le attività di onoranze funebri;

 

  • Solidarietà famigliare;

 

I SOGGETTI CHE LO POSSONO SVOLGERE

  • inoccupati, disoccupati, lavoratori part-time e percettori di ammortizzatori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro;
  • non residenti disoccupati e che non percepiscano alcuna forma di ammortizzatore sociale e/o previdenziale;

 

COME FUNZIONA

Gli aventi diritto devono iscriversi nell’apposita banca-dati (  ), può essere svolto per un massimo di 70 giornate lavorative in un anno solare e per massimo di 3 giorni alla settimana, è prevista un diversa articolazione per:

  • prestazioni legate ai servizi alla famiglia (100 giornate)
  • le prestazioni in ambito agricolo e zootecnico, manifestazioni di varia natura, spettacolo e giochi (120 giornate)
  • preassuntivo in ogni categoria economica sammarinesi (3 giornate)
  • per malattia certificata o dimissioni del dipendente in ogni categoria economica sammarinese (7 giorni)

 

 

LINK UTILI

MODULO LA1 PER L'ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI DEL LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO ( riservata ai non iscritti alle Liste )   (  )

 

Disposizioni ad integrazione della Legge n. 147/2014

CIRCOLARE N.22 Dir.Disp. prot.124036/2014 "Disposizioni per l'applicazione della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio (Legge 19 settembre 2014 n. 147)


Circolare ISS Prot. n. 3102/UC del 13 novembre 2014

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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