Assunzione di invalidi e portatori di deficit

Coloro ai quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa non inferiore 40% e che siano in età da lavoro, possono essere collocati obbligatoriamente al lavoro ai sensi della  Legge 29 maggio 1991 n.71 "inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit" e successive modifiche e integrazioni.

Per l'avvio al lavoro occorre utilizzare il modulo per la comunicazione nominativa, unitamente alla presentazione del certificato rilasciato dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali dell'I.S.S e della visita medica preassuntiva, .

Per il riconoscimento dell'invalidità durante il rapporto di lavoro già in essere, deve essere utilizzato il  modulo per il rinnovo della comunicazione nominativa unitamente alla presentazione del certificato rilasciato dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali dell'I.S.S. (art.13 Legge 71/1991).

Considerati l'interesse e la funzione sociale dell'inserimento dei soggetti con ridotta capacità lavorativa, lo Stato si fa carico dei contributi previdenziali I.S.S. di pertinenza del datore di lavoro per i lavoratori delle aziende private, delle imprese artigianali e commerciali, collocati a norma della presente legge nella misura seguente:

  • 100% per i lavoratori con una invalidità del 55% e oltre e per i lavoratori inseriti volontariamente dalle aziende a norma del terzo comma dell'articolo 4 della presente legge;
  • 70% per i lavoratori con una invalidità compresa fra il 40% e il 55%. Lo Stato si fa inoltre carico:
  • di un concorso a fondo perduto, da determinarsi attraverso specifici accordi e comunque non inferiore al 50%, previa perizia da parte degli organi competenti, delle spese incontrate per eventuali adattamenti di strutture ed apparecchiature per l'inserimento lavorativo a norma della presente legge;
  • del costo dell'assicurazione per la Responsabilità Civile (R.C.) .

 

L'articolo 66 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189 (Assunzione invalidi o portatori di deficit) ha modificato e integrato la Legge n. 71/1991. 

Un aspetto riguardante le modifiche apportate prevede che per partecipare alle gare di appalto per la fornitura dei beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, le aziende private con un numero pari o superiore ai quindici dipendenti devono avere nel proprio organico almeno un lavoratore invalido ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.71/1991 assunto a tempo indeterminato.

Inoltre si precisa che è stato emanato il Regolamento 29 dicembre 2016 n. 16  - Articolo Unico - il quale dispone che, in via transitoria, l'allinamento dell'impresa ai parametri stabiliti dall'articolo 4 bis della Legge n. 71/1991 dovrà avvenire entro il 31/12/2017.

 

 

MODULISTICA

modulo per la comunicazione nominativa